Origine del riso e del grano della pasta in etichetta

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“Confermata anche dal Tar del Lazio, il diritto dei consumatori alla massima trasparenza in etichetta”

Questo il commento del ministro Martina alla recente ordinanza del Tar del Lazio. Il ministro ha firmato solo pochi mesi fa insieme a Carlo Calenda, del ministero economico il decreto secondo il quale dal 17 febbraio 2018 verrà introdotto l’obbligo di indicare l’origine del riso e del grano nella pasta di semola di grano duro.

Con ordinanza n 6194/2017 il Tar del Lazio ha inteso tutelare l’interesse dei consumatori italiani a conoscere il paese d’origine e il luogo di provenienza di alimenti e loro ingredienti primari.

Anche il Tar del Lazio dunque salva l’origine in etichetta che diventerà obbligatoria dal 17 febbraio 2018 e conferma i due decreti interministeriali firmati dai Ministri Maurizio Martina (Politiche agricole alimentari e forestali) e Carlo Calenda (Sviluppo economico), pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (16 e 17 agosto 2017) contenenti l’obbligo di indicazione dell’origine del riso e del grano per la pasta in etichetta.

Il due decreti si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020 ed entreranno in vigore dopo centottanta giorni dalla data della loro pubblicazione (appunto in febbraio 2018). Nel frattempo le aziende produttrici dovranno adattare le etichette ai desideri espressi dai 26mila cittadini che sono stati consultati on line dal Mipaaf e che hanno manifestato il desiderio di avere maggiori informazioni sull’origine dei prodotti agroalimentari. Dopo tale data non potranno più essere immesse sul mercato confezioni mancanti delle corrette informazioni previste.

I due decreti anticipano l’attuazione del Regolamento (Ue) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti. Perché si arrivi al compimento delle misure comunitarie, infatti, servono atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati.

Il decreto del 26 Luglio prevede che per la pasta di semola di grano duro vada riportato quale sia il Paese di coltivazione del grano ed il Paese di molitura. Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE. Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.

Per il riso andranno indicati invece: il Paese di coltivazione , il Paese di lavorazione e il Paese di confezionamento. Se le tre fasi avvengono in Italia (quindi tutte e tre nello stesso Paese) è possibile utilizzare la dicitura “Origine del riso: Italia”. Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le diciture viste più sopra.

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