Indicazione d’origine: ridotta la tutela obbligatoria

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Miele

Sottoposta a definitiva approvazione la bozza di legge europea 2015, che fissa per le indicazioni d’origine dei prodotti e per  i termini di scadenza dell’olio d’oliva delle prescrizioni meno severe di quelle pretese in precedenza dalla normativa italiana

Ancora una volta l’Italia, forte delle sue caratteristiche territoriali e produttive si era mostrata avanti rispetto alla stessa UE nella tutela della qualità dei prodotti e dell’informazione verso il consumatore. Le caratteristiche delle normative italiane in tema di sicurezza alimentare sono una delle motivazioni per cui i prodotti della penisola sono guardati con particolare favore dai consumatori di tutto il mondo.

ministri-governo-renzi-620x350Vediamo alcune delle indicazioni contenute nel disegno di legge approvato dal consiglio dei ministri (fonte: Italia Oggi)

Oli di Oliva: eliminare differenze nei caratteri e nei colori tra le indicazioni d’origine in etichetta

L’indicazione dell’origine delle miscele di oli di oliva, originari di più di uno stato Ue, o anche di un paese terzo all’Unione, dovrà essere stampata in modo visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non dovrà essere in alcun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi che possano interferire con l’indicazione stessa. Il «chiarimento», contenuto nel disegno di legge europea, vuole eliminare differenze nei caratteri e nei colori tra le indicazioni in etichetta; che invece erano prescritte dalla normativa italiana per indicare le indicazioni d’origine.

Fissare la scadenza minima degli oli d’oliva è responsabilità del produttore

etichette-olio-olivaLa normativa italiana, con l’art. 7 della legge del 2013, ha previsto che in etichetta debba essere indicato un termine minimo di conservazione degli oli di oliva non superiore a 18 mesi. Ma la Commissione Ue ha considerato questo termine minimo, fissato per legge, non conforme alla normativa Ue, e ha chiesto che l’indicazione della scadenza debba essere rimessa ai singoli produttori. Così, la legge europea lascia a chi produce l’olio la responsabilità di individuare un termine minimo di conservazione per il prodotto.

 Etichettatura del miele: sarà obbligatorio solo indicare se di provenienza UE o extra UE

La Commissione europea ha contestato la non conformità con la direttiva 2001/110/Ce sul miele dell’art. 3, lettera f), del dlgs 179/2004, che per i mieli prodotti sul territorio nazionale italiano  ha reso obbligatoria l’indicazione analitica etichette-mieledel paese (o dei paesi) di origine del miele sull’etichetta della rispettiva confezione. Infatti, la direttiva Ue, all’art. 2, prevede la sola possibilità di indicare in etichetta semplicemente che i mieli provengano da paesi Ue, non Ue, o da entrambi. Il legislatore italiano, invece, è stato più severo: col dlgs del 2004 ha imposto l’indicazione analitica dei singoli paesi di provenienza dei mieli. Bruxelles, pur digerendo questa scelta restrittiva, ha chiesto che la «stretta» non si applichi ai mieli realizzati fuori dall’Italia. Di conseguenza, i produttori di mieli confezionati in Italia dovranno indicare in etichetta tutti i paesi da cui derivano i mieli che finiscono nel boccaccio; i produttori di mieli confezionati all’estero avranno invece l’unico vincolo di indicare se i paesi di origine degli stessi siano stati membri dell’Unione o meno.

Addio all’effettiva origine delle materie prime

etichetta-31-347x297Un quarta correzione sull’etichettatura dei prodotti alimentari punta a sanare un ulteriore conflitto tra l’art. 4, comma 49-bis, della legge n. 350/2003 e il regolamento (Ue) n. 1169/2011, in materia di informazioni sugli alimenti. Il nodo è l’introduzione, nell’ordinamento italiano, della definizione di «effettiva origine» per gli alimenti trasformati. Cosa che impone alle imprese di indicare in etichetta il luogo in cui è avvenuta la sua ultima trasformazione sostanziale, ma anche il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalente. La commissione europea ha contestato la definizione italiana del concetto di «origine di un prodotto alimentare», perché già prevista dall’articolo 2 del regolamento n. 1169/2011. Aggiungendo che «gli stati membri non sono autorizzati ad adottare definizioni di paese d’origine diverse da quelle che individuano unicamente nel paese in cui è avvenuta la loro ultima trasformazione sostanziale l’origine delle merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi». Si tratta di un tema molto rilevante, che dilata le possibilità di assegnare una origine, piuttosto che un’altra, ai prodotti. Così il governo italiano, con la definitiva approvazione del  ddl europea 2015, di fatto cancella la definizione nazionale di «effettiva origine» contenuta nella legge 350/2003 e adotta integralmente la definizione europea di origine di un prodotto alimentare

 

 

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